L’uso improprio della cosa da parte del danneggiato esclude la responsabilità del custode

L’uso improprio della cosa da parte del danneggiato esclude la responsabilità del custode
23 Maggio 2017: L’uso improprio della cosa da parte del danneggiato esclude la responsabilità del custode 23 Maggio 2017

Le cause del nostro studio

Importante sentenza (n. 1483/2016) della Corte d’appello di Venezia in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.).

Si trattava del caso di una signora caduta in un centro commerciale mentre scendeva i gradoni posti a lato di una scalinata in quel momento affollata da altri visitatori, che chiedeva d’essere risarcita del danno alla persona riportato, adducendo la responsabilità del Centro commerciale quale custode della gradinata, a suo dire, pericolosa per la notevole alzata dei gradoni e l’assenza di divieti.

La Corte veneta ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda, osservando che il percorso predisposto da quest’ultimo per scendere al piano sottostante era visibilmente costituito da “una scala – collocata accanto ai “gradoni” e provvista di regolare corrimano”, mentre “la stessa conformazione dei “gradoni”, segnatamente la loro altezza, corrispondente ad almeno due gradini di normale alzata, rendeva palese che tale spazio, seppur posto accanto alla scala e non precluso al passaggio, non era affatto una scala alternativa”.

Altrimenti detto, proprio l’evidente pericolosità del manufatto (come scala), immediatamente apprezzabile da chiunque, ne evidenziava il diverso uso di spazio espositivo cui era destinato”.

Con la conseguenza che, decidendo di scendere per i gradoni, anziché dalla scala, la danneggiata “accettava i rischi di un mezzo di discesa che non era una scala, tenendo con ciò una condotta imprevedibile e ad essa direttamente imputabile che andava a configurare quel caso fortuito… che esime da responsabilità il custode”.

La Corte ha, inoltre, confermato l’insussistenza dei presupposti (invisibilità soggettiva ed imprevedibilità oggettiva) dell’”insidia” e così confermando anche in parte qua la sentenza appellata, che aveva rigettato pure la domanda di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) proposta dalla danneggiata.

Il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c. appare conforme al consolidato orientamento della Cassazione civile, recentemente ribadito dalla sentenza n. 12895/2016, secondo la quale “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”.

   

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